Legge 62/2001

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mercoledì 5 settembre 2012

Accesso del pubblico all'informazione ambientale

Mail Inviata  All'Arch , Motta Direttore tecnico Uff. comunale Vittuone.
Come da sue comunicazioni scritte,   in risposta alla mia richiesta "istanza protocollata 04/08/ 2012.".
il sottoscritto chiede di accedere agli atti relativi alla” centrale Biogas"  e centro commerciale “Destriero” con la seguante aggiunta motivazione e specificazione per i  due documenti come da intestazione post. Oggetto:  “accesso del pubblico all'informazione ambientale” , a tale riguardo  voglia trovare sotto la legge a CUI si fa riferimento.
 Nell’attesa di un sollecito riscontro,  porgo distinti saluti
Paolo Fagnani
Il Decreto Legislativo 195/2005 recepisce la direttiva CEE 2003/4/CE relativa all’accesso del pubblico all’informazione ambientale ed abroga la precedente normativa vigente in materia (Decreto Legislativo 39/97, attuativo della Direttiva 90/313/CEE). L'art. 3 del D.L. vo n. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.
Il nuovo Decreto, nell’ottica di rendere effettiva la fruibilità dell’accesso all’informazione ambientale configura quest’ultimo quale vero e proprio diritto e non più semplice “libertà” e ne definisce le relative modalità di esercizio. La Direttiva mira ad agevolare la diffusione al pubblico delle informazioni ambientali detenute o prodotte da autorità pubbliche anche mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di telecomunicazione (Art.1).
Tale provvedimento assicura a qualsiasi persona fisica o giuridica, senza necessità di dimostrare alcun interesse specifico, il diritto di accesso all’informazione ambientale, stabilendo che il termine entro il quale i dati richiesti debbono essere resi disponibili sia pari a trenta giorni dalla data di avvenuta ricezione dell’istanza, ovvero, a sessanta giorni, se trattasi di una richiesta complessa (Art. 3).
Il Decreto 195/2005 recepisce in tema di accesso quanto previsto dalla “Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale”, sottoscritta ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e ratificata dall’Italia con la Legge 108/2001, la quale ha riconosciuto ai Cittadini europei un ruolo determinante nelle scelte ambientali. L’adesione a tale Convenzione, entrata in vigore il 30/10/2001, ha vincolato il nostro Paese all'adozione di misure legislative e regolamentari per promuovere l'educazione ecologica dei cittadini e per accrescere le possibilità concrete di partecipazione ai processi decisionali da parte delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni in prima linea nella protezione dell'ambiente.
La direttiva 2003/4/CE prevede che le autorità pubbliche:
  1. rendano disponibili ed aggiornino, con cadenza almeno annuale, tutte le informazioni in loro possesso, mediante cataloghi pubblici nei quali siano riportati gli elenchi delle fonti informative ambientali disponibili;
  2. ovvero che, in alternativa, si avvalgano degli Uffici per Relazioni con il Pubblico già esistenti, quali Punti informativi preordinati a facilitare l’acquisizione dei dati ambientali (Art. 4).
Definizioni
Per meglio comprendere l’ambito di operatività del Decreto 195/2005 va sottolineato che si intende per:
  1. informazione ambientale: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o consultabile in altro formato, riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, del territorio, delle zone costiere e marine, inclusi la diversità biologica e gli elementi costitutivi della medesima, gli organismi geneticamente modificati, nonché i fattori, le attività o le misure che incidono o possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e gli accordi ambientali;
  2. autorità pubbliche: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, incluse le persone fisiche o giuridiche espletanti funzioni pubbliche inerenti alle materie ambientali o che esercitino responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;
  3. informazione detenuta da un’autorità pubblica: il dato ambientale reperibile presso una autorità pubblica, trattandosi di informazione prodotta o ricevuta dalla medesima o materialmente detenuta da una persona fisica o giuridica per conto dell’autorità stessa;
  4. richiedente: qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda acquisire l’informazione ambientale;
  5. pubblico: il singolo soggetto o una pluralità di persone (fisiche o giuridiche), le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche (art.2);
Esclusioni
Il Decreto 195/2005 prevede che, in alcuni casi, l’autorità possa rifiutare totalmente o parzialmente l’accesso alle informazioni richieste, purché il rifiuto sia motivato. L’accesso alle informazioni ambientali è, comunque, consentito qualora l’interesse pubblico correlato alla divulgazione delle informazioni ambientali prevalga rispetto all’interesse tutelato dall’eventuale rifiuto (Art.5).
Tutela
Il cittadino, qualora ritenga violato il proprio diritto all’informazione ambientale (per il rifiuto totale o parziale dell’istanza di accesso dal medesimo inoltrata o per l’inerzia dell’autorità pubblica), può proporre ricorso in sede giurisdizionale, ovvero, richiedere il riesame delle determinazioni concernenti il predetto diniego, rivolgendosi rispettivamente:
  1. al Difensore Civico competente per territorio, ove tali atti siano stati emessi da parte di un Ente Locale (Comune, Provincia, Regione);
  2. o alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora trattasi di provvedimenti adottati da parte di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (Art.7).
Normativa Vigente
  • Legge 8 Luglio 1986, n. 349 (Art. 14),
    "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  • Legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Art. 25),
    recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
  • Legge 16 Marzo 2001, n. 108,
    avente ad oggetto la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale";
  • Legge 11 Febbraio 2005, n. 15,
    ”Modifiche e integrazioni alla Legge 7 Agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa” (Art. 17);
  • Legge 14 maggio 2005, n. 80,
    ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 35 del 2005, recante disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del Codice di Procedura Civile in materia di processo di Cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (c.d. Legge sulla competitività) (Art. 3, comma 6-decies);
  • Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
    "Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”.

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