Legge 62/2001

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lunedì 19 novembre 2012

Diniego e mancata risposta a richiesti di documentazioni ambientali (Iper Biogas) presentata al Comune di Vittuone

Accesso alle informazioni ambientali: nuova sentenza del Tar del Lazio


[ 13 febbraio 2012 ]

Eleonora Santucci
Chiunque - cittadino e associazione - può, senza dimostrare uno specifico interesse e attraverso una generica richiesta, domandare informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale. Basta che la richiesta sia rivolta a un'autorità pubblica.
Lo afferma il tribunale amministrativo del Lazio (Tar) - con sentenza 30 gennaio 2012, n. 966 - che dichiara "l'inammissibilità del ricorso ad exhibendum (art. 116 c.p.a.)" contro il silenzio del gestore di una discarica non qualificabile né come ente pubblico, né come concessionario di pubblico servizio.
Il generale diritto d'accesso al pubblico ai documenti amministrativi ­­- garantito dalla legge 241/90 - si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi. E si esercita quando il richiedente è titolare di un interesse ben preciso. A differenza del diritto d'accesso alle informazioni ambientale.
Secondo le disposizioni sul diritto d'accesso all'informazione ambientale, infatti, l'autorità pubblica ha l'obbligo di rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che debba dichiarare il proprio interesse. Dunque, i cittadini e le associazioni che li rappresentano hanno diritto d'accesso all'informazione ambientale; un'informazione che, riguarda qualsiasi informazione circa lo stato dell'ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull'ambiente stesso.
Le autorità pubbliche che la detengono sono tenute a garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ma non lo sono gli enti non pubblici e non concessionari di un pubblico servizio.

Vittuone ? Trasparenza ?

Sanzioni relative all'adempimento ex art.21 L.69/09


D. Sono previste sanzioni per le amministrazioni che non ottemperano all’adempimento previsto dall’art.21 legge 69/2009?

L’art. 21 della legge n°69/2009 non prevede specifiche sanzioni per la mancata o incompleta ottemperanza agli obblighi ivi previsti. Il mancato o incompleto inadempimento però, come specificato nella circolare n°5 del 2009 di questo Dipartimento costituisce comportamento valutabile alla stregua del principio di buon andamento dell’amministrazione ed è sanzionabile in base alle previsioni di legge e dei CCNL.

Al riguardo, si evidenzia inoltre che il decreto legislativo n. 150 del 2009, all’art. 11, comma 8, lett. f) e g) ha previsto specifici obblighi di pubblicazione (le retribuzioni dei dirigenti e i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative) il cui mancato adempimento è sanzionabile, ai sensi del comma 9, con il “divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti”. Come precisato nella circolare n.1 del 2010 del DFP, questo regime sanzionatorio non è applicabile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Indichiamo infine che con la modifica dell’art. 21 legge 69/2009 attuata con l’art. 5 comma 2 della legge 183/2010, che ha previsto l’inserimento dell’art.21 comma 1-bis, la mancata comunicazione o
aggiornamento dei dati di cui al comma 1 dell’art.21 - retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale – è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della perfomance individuale dei dirigenti.


Ultimo aggiornamento: 27/10/11

3 commenti:

  1. Che sia la volta buona, ed otteniamo le informazioni?
    Riproponi la richiesta, se del caso falla sottoscrivere a più persone. Me compreso.

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  2. Caro Luca, come saprai quando c'è di mezzo la salute dei cittadini, non mi arrendo vado sempre fino in fondo, la Gus è un esempio!.
    Ho utilizzato come nome Paoloilperdente, in quanto ho perso molte battaglie, ma non sono mai stato sconfitto, questa sono quasi certo di vincerla, in questo caso tirerò le somme e valuterò il da farsi, se qualcuno ha commesso delle leggerezze nella mancata consegna dei documenti richiesti chiederò opportuni provvedimenti. La documentazione è un atto pubblico e di interesse ambientale, è un diritto dei cittadini essere informati le leggi parlano chiaro. Anche L'assessore ne è stato informato, non comprendo i motivi del diniego, solo se è un segreto di stato, oppure se è stata intrappresa una azione giudiziaria possono negarli! Ognuno si assumerà le proprie responsabilità!

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  3. Ciao Paolo,
    proprio perché è una cosa che interessa tutti, proporrei di chiederla con più firmatari, e poi organizzare una serata ad hoc, per dare le spiegazioni e portare la cittadinanza a conoscenza.
    Pensiamoci.

    Ciao!

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